Condizioni Generali del Contratto di Vendita del Pacchetto Turistico
SCIA prot n. 0202736 del 20/12/2011 depositata presso la Provincia di Milano.
Polizza assicurativa n. 1/75910/319/100999856/1 rilasciata da UnipolSai.
1. CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio (i) le condizioni generali che seguono, (ii) la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché (iii) la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista/viaggiatore. La conferma di prenotazione viene inviata dall’Agenzia di Viaggio al viaggiatore. Quando il contratto è intermediato da una Agenzia di Viaggio la conferma della prenotazione viene inviata dal Tour Operator all’Agenzia di Viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel momento in cui sottoscrive la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
2. FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di recepimento ed attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili.
3. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’Agenzia di Viaggio venditrice del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, L’organizzatore e il venditore rendono noti ai terzi, prima che il contratto venga concluso, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del venditore, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza.
4. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT)
Ai fini del presente contratto si intendono per: i) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda o li offra in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista; ii) Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che venda o offra in vendita pacchetti combinati da un organizzatore; iii) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato; iv) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismo organizzato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente.
5. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, comma 1, n. 4, lett.c) CdT)
Con la definizione di pacchetto turistico si intende la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano: (i) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; (ii) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; (iii) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga; (iv) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE
Antecedentemente alla conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore (e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo) fornisce al viaggiatore il pertinente modulo informativo, nonché le informazioni previste dall’art 24 CdT. Con l’esecuzione della prenotazione il viaggiatore dichiara e riconosce di aver visionato, letto e ricevuto una copia integrale delle Condizioni Generali di Vendita.
Antecedentemente all’inizio del viaggio, l’organizzatore e il venditore comunicano al viaggiatore i seguenti dati: i) orari, luoghi di sosta intermedia e coincidenze; ii) informazioni sull'identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione come previsto dall’art.11 Reg. Ce 2111/05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”).
L’organizzatore predispone in catalogo o in eventuale programma fuori catalogo – in formato anche elettronico – una scheda tecnica; in essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi legali cui è sottoposto il Tour Operator (quali ad esempio: estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 CdT).
7. PROPOSTA DI ACQUISTO
La proposta di compravendita di pacchetto turistico verrà redatta su apposito modulo contrattuale (anche in formato elettronico o, comunque, su supporto durevole), compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche telematicamente, al viaggiatore presso l’Agenzia di Viaggio venditrice, che ne curerà la consegna al viaggiatore medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal CdT prima dell’inizio del viaggio.
Eventuali richieste diverse e specifiche sulle modalità di erogazione e/o di esecuzione di alcuni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite dell’Agenzia di Viaggio mandataria.
In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso (art. 41, comma 7, CdT).
8. PAGAMENTI
Nel momento in cui viene sottoscritta la proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposto un importo, a titolo di acconto, la cui percentuale rispetto al prezzo totale del pacchetto turistico verrà individuata per ogni singolo viaggio nella specifica scheda tecnica del pacchetto turistico stesso pubblicato in catalogo, importo che verrà individuato anche in base alle esigenze dei fornitori, (es. alberghi, servizi in loco, emissione anticipata di biglietteria aerea). Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima dell’eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile.
Il saldo dovrà essere versato, alternativamente, in base alle esigenze dell’Organizzatore legate alla tipologia di viaggio: (i) ove non specificato nella scheda tecnica del pacchetto di viaggio, almeno 30 giorni prima della prevista partenza; (ii) entro la data indicata dall’Organizzatore nella scheda tecnica del pacchetto di viaggio; (iii) in concomitanza con la prenotazione, in caso di prenotazioni che prevedono l’immediato pagamento di tutti i servizi prenotati.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’Agenzia di Viaggio venditrice, e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 CdT nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia di Viaggio venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’Agenzia di Viaggio intermediaria dal medesimo viaggiatore scelta.
9. PREZZO
1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o nel programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati in caso di variazioni concernenti: a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia; b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti; c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
10. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT)
Prima della partenza, qualora l’Organizzatore sia costretto a modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà avviso in forma scritta al viaggiatore, indicando specificamente il tipo di modifica e la variazione conseguente del prezzo.
Il viaggiatore, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell’avviso, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere penali; in difetto di comunicazione, la proposta dell’organizzatore si intende accettata.
In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore; in caso contrario, rimborserà al viaggiatore entro 14 (quattordici) giorni gli importi da questi corrisposti, comprensivi di quota di gestione pratica.
Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, l'importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed il viaggiatore ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati: non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma pari a quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
11. RECESSO DEL VIAGGIATORE
Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.
Il contratto di pacchetto turistico prevede penali per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto
In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori dei casi elencati ai precedenti commi del presente articolo saranno addebitati, indipendentemente dal pagamento di un eventuale acconto: l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, l’intero importo del biglietto aereo già emesso incluse le tasse aeroportuali, più una penale nella percentuale indicata nella scheda tecnica dello specifico pacchetto turistico, calcolata in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento, che deve essere effettuato dal viaggiatore in forma scritta.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potrà effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di espatrio. L’Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità, di rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a seguito di rinunce.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta.
La diminuzione del numero di passeggeri all’interno di uno stesso pacchetto è da intendersi annullamento parziale. Si applicano quindi le penalità di annullamento previste nel presente articolo. Si segnala inoltre che nel caso di annullamento parziale di uno dei due passeggeri occupanti una camera doppia, il compagno di viaggio che rimarrà in camera singola sarà soggetto al pagamento del relativo supplemento.
L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE
Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore almeno sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e che non eccedano le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo che fornisce servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto.
L’Organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi (ad esempio, vettori aerei). Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’Organizzatore alle parti interessate. In base all’applicazione dell’art 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo con il consenso del vettore.
A tal proposito si segnala che per eventuali servizi di trasporto con voli di linea o assimilati la sostituzione può essere soggetta all’emissione di un nuovo titolo di viaggio al prezzo di mercato vigente al momento della variazione, l’Organizzatore richiederà il saldo totale del nuovo biglietto emesso al cessionario o all’Intermediario. Il biglietto già emesso a nome del cedente sarà soggetto a penalità totale.
In ogni caso il viaggiatore che richieda la variazione di qualsivoglia elemento relativo ad una pratica già confermata e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator le spese conseguenti alla modifica stessa.
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale concernenti i passaporti e i visti e le formalità sanitarie necessari per l’espatrio.
Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
I viaggiatori stranieri dovranno reperire comunque le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’Agenzia venditrice o all’organizzatore.
I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio-politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. – on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’opuscolo informativo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori. I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o del venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore. Il Viaggiatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati. Il turista dichiara e riconosce di assumersi la piena responsabilità circa l’operato della Agenzia Viaggi da lui stesso selezionata in relazione alle informazioni ricevute, alla consegna dei documenti nonché per il corretto e puntuale pagamento del corrispettivo dovuto all’Organizzatore per i servizi turistici dallo stesso prenotati/acquistati. In caso di mancato pagamento del corrispettivo l’Organizzatore avrà la facoltà di risolvere il contratto di viaggio di diritto mediante invio di semplice comunicazione scritta presso l’Agenzia Viaggi intermediaria.
14. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore è responsabile e risponde dei danni arrecati al viaggiatore a causa dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia nel caso in cui le stesse vengano effettuate da lui personalmente sia da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo, di carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 CdT compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.
15. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del CdT e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in essi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alle persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
16. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza con sollecitudine e senza ritardo al viaggiatore in difficoltà, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
L’organizzatore avrà diritto al pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al viaggiatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
17. RECLAMI E DENUNCE
Il viaggiatore deve contestare ogni mancanza nell’esecuzione del contratto dal Viaggiatore durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Fermo restando quanto sopra, il viaggiatore potrà, a pena di decadenza, altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente (che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento), all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
18. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’Organizzatore si riserva la facoltà di fornire una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del Consumatore. Segnaliamo che i criteri di valutazione delle strutture alberghiere di molti Paesi si discostano notevolmente dagli standard italiani. Inoltre ricordiamo l’eventualità che gli hotel accettino e riconfermino un numero di prenotazioni maggiore rispetto a quello consentito dalla propria reale disponibilità (overbooking). La legislazione turistica vigente purtroppo non osteggia il verificarsi di tali evenienze, non dipendenti dalla volontà dell’Organizzatore. La legge prevede che l’hotel in overbooking provveda a riproteggere i clienti presso una struttura di pari o superiore livello, ubicata (per quanto possibile) nella medesima zona. Sarà nostra cura controllare che l’alternativa abbia tutti i requisiti dovuti e, nel caso la comunicazione pervenga presso i nostri uffici in anticipo rispetto alla data di partenza, sarà nostra premura informare tempestivamente i clienti attraverso l’agenzia presso la quale hanno prenotato il viaggio.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della prenotazione e tramite il Venditore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’organizzatore potrà proporre al viaggiatore – sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte (ADR – Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE – FONDO DI GARANZIA VIAGGI
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore. Marketing Servicing and Trading Srl ha sottoscritto l’assicurazione Filo Diretto Protection, n. Polizza 6006003272/W. In caso di insolvenza o fallimento i turisti possono prendere contatti con la compagnia assicurativa Nobis Compagnia di Assicurazione. La denuncia di sinistro dovrà essere effettuata telefonicamente al numero 800894123 (dall’estero +39 0399890702) oppure inviando una comunicazione al seguente recapito dedicato: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri, Viale Gian Bartolomeo Colleoni 21, 20864 Agrate Brianza.
22. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.
23. LIBERATORIA DEI DIRITTI DI IMMAGINE
Con l’acquisto del Pacchetto Turistico – dunque, accettando le Condizioni Generali – il Viaggiatore cede a titolo gratuito all'Organizzatore il diritto di utilizzare, diffondere, riprodurre, elaborare, modificare, pubblicare, comunicare al pubblico, trasmettere – su ogni e qualsivoglia supporto analogico, elettronico, informatico e/o digitale (ivi inclusi a titolo esemplificativo, sistemi di trasmissione via etere, cavo, satellitare, web, anche su pagine di social network quali, a titolo esemplificativo: Facebook®, Instagram®, Twitter®, YouTube®, TikTok®) – il proprio ritratto e la propria immagine contenuti nei video e nelle immagini che potranno essere realizzate in occasione del viaggio acquistato (di seguito, le "Immagini"). Il Viaggiatore, inoltre: (i) cede ogni diritto di qualsivoglia genere e natura esistente sulle Immagini necessario allo sfruttamento a fini commerciali, promozionali e pubblicitari delle Immagini; (ii) dichiara espressamente di essere pienamente soddisfatto e di non aver nulla a che pretendere per nessuna ragione o titolo (ad esempio, di natura economica) dall'Organizzatore, dai suoi cessionari e/o Venditori e/o aventi causa e/o in genere da chiunque utilizzi e sfrutti le Immagini; (iii) garantisce all'Organizzatore il pacifico godimento di tutti i diritti ceduti ai sensi del presente articolo e manleva sin da ora l'Organizzatore e/o i suoi aventi causa da qualsiasi eventuale azione e/o pretesa di terzi relativamente alle Immagini e al loro sfruttamento, assumendo a suo esclusivo carico ogni relativa responsabilità. In ogni caso, l'Organizzatore non farà uso delle Immagini in contesti o con modalità che pregiudicano l’onore, la reputazione e il decoro del Viaggiatore ritratto e/o ripreso.
24. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.